Art. 4
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((La legale rappresentanza e l'amministrazione dell'ente sono affidate ad una commissione composta: dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un generale di divisione in congedo, residente a Milano, nominato dal Ministero della guerra, dal generale di divisione piu' anziano di grado che regga un comando militare avente sede a Milano e da un ufficiale superiore, segretario, senza diritto a voto, designato dal comandante del Corpo d'armata di Milano)).
Testo in vigore dal 17 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
