Art. 2
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[1]Scopo della fondazione e' quello di elargire premi di benemerenza agli ufficiali generali del Regio esercito non piu' in attivita' di servizio e che versino in non buono stato economico, ovvero alle loro famiglie in occasione della morte del generale capo di famiglia.
[2]Saranno tenuti presenti per la concessione, quali elementi di valutazione a titolo preferenziale: le condizioni economiche dei premiandi e l'aver essi partecipato alla grande guerra 1915-1918, o alla guerra italo-turca, o ad altra campagna di guerra, comprese quelle coloniali.
[3]A parita' di condizioni economiche disagiate sara' data la preferenza, nella concessione dei premi in parola, agli ufficiali generali non piu' in attivita' di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
