Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge. A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari. Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Testo vigente dal 16 marzo 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-02;19~art1 · fonte del testo

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