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[1]L'Ente e' retto da un Commissario del Governo, il quale ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.
[2]Il Commissario e' coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado non inferiore al 4° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, nonche' di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, designato dal Ministro Segretario del Partito.
[3]Il Commissario del Governo ed i membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
[4]Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
[5]Gli emolumenti spettanti al Commissario del Governo saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.
[6]Ai componenti il Comitato consultivo e' soltanto corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una medaglia di presenza di lire 30, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze, salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennita' di missione spettanti per legge, per l'adempimento di incarichi nell'interesse dell'Ente.
[7]Il Comitato consultivo e' assistito dal direttore generale dell'Ente in qualita' di segretario,
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 19 gennaio 1943
