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[1]L'Ente puo' chiedere il trasferimento in sua proprieta' di immobili, a chiunque appartengano, quando appaiono suscettibili di essere utilizzati per i suoi fini istituzionali.
[2]La richiesta di attribuzione e l'indennita' offerta sono notificate, a cura dell'Ente, al proprietario dell'immobile che risulti inscritto nelle matricole e nei registri catastali, a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sull'immobile, e all'intendente di finanza, agli effetti dell'art. 56 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.
[3]Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica e' fatta mediante consegna dell'atto al podesta' del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunzi legali della Provincia.
[4]In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed affisso, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovasi situati i beni.
[5]Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale chiunque vanti un diritto reale sull'immobile puo' notificarne l'esistenza all'Ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennita'.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
