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[1]Sono abrogati lo statuto dell'Ente approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188, modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146, e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326, ed il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, convertito nella leggo 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.
[2]Resta in vigore, e s'intende riferita all'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'applicazione di ogni altra norma di legge o di regolamento concernente l'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.
[3]E' derogato a qualsiasi norma di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
