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Ogni qualvolta, in relazione ad operazioni della natura di quelle indicate nell'art. 2, con trasferimento all'estero del valore di beni, di aziende e simili o con trasferimento all'estero di esercizi professionali e di qualsiasi altra attivita' lucrativa, siasi proceduto o si proceda ad accertamenti di imposte, tasse e contributi con applicazione di penalita', l'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a condonare le penalita' stesse.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
