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[1]Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia ne' alle altre formalita' sia della predetta legge, che della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886.
[2]Quando l'Ente si rende acquirente dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospeso sussistenti sul campione unico, purche' l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.
[3]Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospeso sul campione unico relativo ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, e 8 marzo 1934-XII, n. 369, nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
