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[1]Gli atti ed i contratti relativi all'attivita' dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.
[2]I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.
[3]L'Ente e' esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.
[4]Sono esenti da tasse e dalla formalita' della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio arbitrale nonche' le relative decisioni.
[5]Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per comprovare la proprieta' e la liberta' degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.
[6]Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
