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[1]Gli atti ed i contratti relativi all'attivita' dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

[2]I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.

[3]L'Ente e' esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

[4]Sono esenti da tasse e dalla formalita' della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio arbitrale nonche' le relative decisioni.

[5]Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per comprovare la proprieta' e la liberta' degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

[6]Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-27;1780~art17 · fonte del testo

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