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L'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento:
- a)con le attivita' patrimoniali risultanti all'atto della entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale;
- b)con i fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento che, per il rilievo dei beni di cui all'art. 2, saranno effettuate, per conto e nell'interesse dello Stato, a cura dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma del detto Istituto), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la vigilanza della Direzione generale del Tesoro, secondo successive convenzioni che il Ministro per le finanze ha facolta' di stipulare, e in dipendenza delle quali e' autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni, anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati;
- c)col fondo che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente;
- d)coi fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
