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Gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale portuaria, di grado non superiore a quello di capomanipolo, i quali in guerra abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati della Milizia nazionale portuaria per un periodo non inferiore a 12 mesi, e che in tale periodo abbiano dimostrato di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto le mansioni del proprio grado, potranno ottenere nei limiti degli organici, mediante concorso per titoli tra ufficiali provvisti di laurea, il trasferimento in servizio permanente, per meriti speciali.
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
