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Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni in loro proprieta' al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'ente in modo da costituirne patrimonio netto. In caso di cessazione degli istituti il loro patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alle regioni nel cui territorio insistono i beni stessi.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art8 · fonte del testo

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