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In relazione a quanto disposto col precedente art. 1, la spesa di lire 1.300.000.000 autorizzata per lavori stradali con le leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, resta determinata in lire 1.260.000.000 e quella di lire 417.814.500 assegnata per opere di bonifica di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065; 23 maggio 1940-XVIII, n. 460; 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, e' fissata in lire 377.814.500.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
