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I contratti di affitto o di concessione dei fondi trasferiti in applicazione della presente legge cessano di aver vigore allo scadere dell'annata agraria in corso o alla fine della annata successiva se il trasferimento non avvenga almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata stessa. Nessun indennizzo e' dovuto all'affittuario o concessionario per effetto di tale risoluzione, salvo quelli spettanti per migliorie a norma di legge o di contratto.

Testo in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-02-20;144~art2 · fonte del testo

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