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Il Ministero delle finanze e' autorizzato a trasferire gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina o agli Enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 231, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza o all'Opera nazionale combattenti, nella condizione di fatto e di diritto in cui sono posseduti dallo Stato, i fondi rustici patrimoniali disponibili indicati nell'elenco allegato alla presente legge, nonche' gli altri suscettibili di essere destinati, a termini del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144, alla formazione della piccola proprieta' contadina, che verranno successivamente determinati con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro. Le rendite riferentisi all'annata agraria in corso al momento del trasferimento sono per intero acquisite allo Stato.

Testo in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;144~art1 · fonte del testo

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