Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'Istituto provvede ai propri fini con le rendite patrimoniali, con le assegnazioni ed elargizioni disposte a suo favore dallo Stato, da enti pubblici e da privati benefattori, con le quote dei soci, con i proventi della pubblicita' e della propaganda e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
