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[1]L'Istituto provvede in particolare a:
[2]1° raccogliere e ordinare, in modo da facilitarne al pubblico la consultazione e lo studio, tutti i documenti, pubblicazioni ed informazioni relative alle malattie sociali, alle loro cause, manifestazioni, conseguenze economiche e sociali, nonche' alle provvidenze igieniche, mediche e legislative atte a prevenire tali malattie e ad attenuarne le conseguenze;
[3]2° preparare, sia con pubblicazioni, sia con cinematografie, sia con mostre permanenti, tutti i sussidi tecnici, occorrenti alle persone ed agli enti che si propongono la propaganda a favore dell'igiene e della previdenza sociale, da svolgersi nelle scuole, nelle fabbriche, nelle sezioni del dopolavoro, e a mezzo delle associazioni sindacali e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.
[4]L'Istituto potra' provvedere anche direttamente a tale propaganda in quanto le proprie disponibilita' glielo consentano.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
