Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprieta' effettuate in base alla presente legge - saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art13 · fonte del testo

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