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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Agli effetti dell'art. 3, n. 9, del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i terreni acquistati od espropriati dalle Provincie per la costituzione dei campi di fortuna, nonche' le costruzioni e gli impianti in essi eseguiti, passano in proprieta' dello Stato a titolo gratuito e sono acquisiti al Demanio aeronautico.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - BALBO - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 8 settembre 1933 al 22 dicembre 2008
