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[1]I presidi e i professori dei Regi istituti tecnici agrari, gia' appartenenti ai ruoli delle cessate scuole pratiche e speciali di agricoltura, assunti ai posti attuali in applicazione della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3214 e della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, possono, su domanda o di autorita', essere trasferiti, rispettivamente, nei ruoli dei direttori e dei professori delle Regie scuole tecniche agrarie, assumendovi la cattedra che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto.
[2]Al predetto personale trasferito in conformita' delle disposizioni contenute nel comma precedente e' assegnato il grado ed il trattamento economico spettante in base al computo dell'anzianita' di servizio di preside o di professore di ruolo all'atto del provvedimento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
