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[1]Il personale di cui al precedente articolo, trasferito nel ruolo degl'insegnanti, e' assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sara' giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione.
[2]I direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale trasferiti nel ruolo degl'insegnanti a norma del precedente art. 1, sono assegnati di regola alle cattedre di materie di cultura tecnica e, quando tali cattedre non siano disponibili, a cattedre di materie affini nello stesso ordine di scuole ovvero in scuole tecniche di corrispondente indirizzo, secondo le modalita' stabilite nel comma precedente.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
