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[1]Il Ministro per le finanze a' altresi' autorizzato ad adottare ogni conseguente provvedimento per l'esecuzione della presente legge, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]I provvedimenti e gli atti da porre in essere ai sensi degli articoli precedenti sono considerati, nei riguardi tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
