Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 3 aprile 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Federzoni - Rocco - Giuriati - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 30 giugno 2002
