Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Per i Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli altri ai quali sieno applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dal decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e dal R. decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al Prefetto ed al Consiglio di prefetura e' devoluta all'autorita' giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 30 giugno 2002
