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Al comune di Chianciano si intendono estese le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1151-1803 modificato con l'art. 14 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
