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[1]Tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti all'assunzione dei beni trasferiti allo Stato, alla sistemazione del compendio ed al collocamento dell'esercizio, sono considerati, agli effetti tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.
[2]Alle convenzioni previste dalla presente legge, ed alle loro eventuali modificazioni, sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 539, e dell'art. 10, allegato B, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
