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Per il trasferimento dei beni e delle opere di proprieta' del comune di Chianciano viene assegnata al Comune stesso la somma di L. 2.900.000. Di tale somma L. 1.900.000 verranno corrisposte in venti annualita' costanti, posticipate, al saggio del 5 per cento, da prelevarsi sulla quota che sara' attribuita annualmente al Regio Demanio sugli utili netti che risulteranno dai bilanci annuali dell'Azienda termale. La differenza, verra' corrisposta direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni a soddisfacimento del mutuo contratto dal Comune con l'Istituto, e quale esso risultera' al 1° maggio 1940.

Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-23;556~art6 · fonte del testo

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