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[1]Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria, Direzione generale del Demanio, comunichera' alla Societa' anonima Terme di Chianciano l'ammontare della somma che in base agli accertamenti e perizie da essa fatte, l'Amministrazione stessa e' disposta a corrispondere per il trasferimento allo Stato di tutti indistintamente i beni di proprieta' della Societa' anonima Terme di Chianciano, situati in Chianciano, e delle opere dalla stessa eseguite con propri mezzi in funzione e in servizio delle consistenze patrimoniali e dell'esercizio del compendio termale.
[2]Nei trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione, la Societa' anonima Terme di Chianciano, qualora non accetti la somma offerta, puo' ricorrere al tribunale a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1122.
[3]L'Autorita' giudiziaria determinera' l'indennita' con i criteri stabiliti dalla legge indicata, osservate le disposizioni degli articoli 5 e seguenti della legge medesima.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
