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[1]Ai fini dell'articolo precedente il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, sentito il Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato costituito con la legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, ed il Consiglio di Stato, apposite convenzioni per la concessione dell'esercizio e dell'uso dei beni costituenti il compendio e ad apportare alle convenzioni medesime le modificazioni che si rendessero necessarie durante il corso della loro esecuzione. La durata delle convenzioni non potra' superare gli anni 30, e nella eventualita' che si rendesse opportuna una proroga, questa non potra' superare gli anni dieci.
[2]Le condizioni e le modalita' dell'esercizio e dell'uso dei beni del compendio; le attivita' che possono essere svolte dalla concessionaria; la tenuta delle contabilita'; le norme per gli interventi e le compartecipazioni del Regio Demanio; le norme per la vigilanza e il controllo governativo; i corrispettivi della concessione; le norme per la definizione arbitrale delle controversie; la determinazione della cauzione contrattuale; le consegne e le riconsegne dei beni e la conservazione di questi; le norme per l'uso e per la tutela del patrimonio idrico, nonche' quant'altro ritenuto necessario dal Ministro per le finanze per disciplinare sotto ogni riguardo l'esercizio, saranno stabilite nelle convenzioni predette e anche mediante atti aggiuntivi.
[3]Il Ministro per le finanze e' altresi' autorizzato a far luogo, con propri provvedimenti, alla nomina del gestore governativo di cui all'art. 3 ed a stabilire le norme per le relative funzioni.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
