Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio dell'Azienda sara' affidato ad una societa' commerciale, con interventi, vigilanze e controlli della Direzione generale del Demanio e come stabiliti dalle norme generali e speciali, e con la partecipazione dello State nella ripartizione degli utili secondo i criteri vigenti per le similari Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.
[2]In particolari contingenze l'esercizio potra' essere gestito direttamente dalla detta Direzione generale a mezzo di apposito gestore governativo, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, avra' la responsabilita' e le incompatibilita' dei funzionari dello Stato.
[3]Il Ministro per le finanze potra' consentire, in occasione della prima applicazione della presente legge, che l'esercizio venga affidato ad una societa' commerciale che abbia addimostrato capacita' ed idoneita' nella gestione di aziende termali nel territorio dello Stato.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
