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Tutti i beni di cui all'art. 1, e quelli che potranno, in seguito, essere destinati dallo Stato all'incremento delle consistenze patrimoniali ed alla maggiore valorizzazione ed utilizzazione del compendio termale di Chianciano, delle sue acque curative e dei suoi attrezzamenti, sono destinati a costituire l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Chianciano », che avra', come tutte le altre similari Aziende patrimoniali, una propria gestione ed un proprio bilancio, e compiti di preminente interesse pubblico.

Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-23;556~art2 · fonte del testo

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