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[1]I comma secondo e terzo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1938-XVI, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 172, convertito in legge 2 giugno 1939-VII, n. 739, sono modificati come segue:
[2]« Esso e' composto di quattro membri effettivi ed e' presieduto dal direttore generale del Demanio.
[3]« Il Consiglio nomina annualmente nel proprio seno gli altri tre membri ».
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
