Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'art. 2, lettera b), della legge 15 dicembre 1938 XVI, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, 172, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e' modificato come segue:
- b)sui progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti, di importo superiore a L. 250.000, e di ogni altra operazione che comporti una spesa superiore a detta somma recante incrementi e trasformazioni nella consistenza immobiliare dei compendi.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
