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[1]Le somme rimaste da corrispondere dalla Cassa depositi e prestiti agli enti mutuatari sui mutui concessi, dovranno servire esclusivamente per le opere per le quali i mutui medesimi furono accordati.
[2]In caso diverso la Cassa e' autorizzata a depennare le somme suddette riducendo le annualita' a carico degli enti mutuatari.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1930 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
