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I saldi attivi di rivalutazione monetaria, eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura, di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, categoria B, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati.
Testo in vigore dal 4 aprile 1949 al 18 marzo 1952
