Art. 96 — Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche

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Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita' che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta' di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 2026

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