Art. 644 — Periodi minimi di permanenza all'estero
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art644 · fonte del testo
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