Art. 625 — Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art625 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari