Art. 509 — Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

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1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101)). Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previsti. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 16 luglio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/2026

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 2026

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni…

    Art. 509 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 censurato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38, comma secondo, 97, comma primo, della Costituzione e ai principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consente al personale scolastico statale di fruire, oltreché dei benefici ex art. 15, comma secondo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 anche della facoltà (spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici) di permanere in servizio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Va, infatti, rilevato che il trattenimento in servizio oltre i limiti di età costituisce una eccezione alla regola posta in tema di limiti di età che spetta al legislatore, nella sua ampia discrezionalità, di prevedere, salva la diversa valutazione - sotto il profilo costituzionale - del prolungamento del servizio attivo stabilito rispettivamente: a) per il conseguimento del minimo della pensione; b) senza alcun riflesso diretto sulla pensione (per essere già stato raggiunto il periodo massimo); c) per il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo (godendo solo il primo di protezione costituzionale). Nella specie la suddetta discrezionalità, esercitata in modo non arbitrario, si riferisce ad una fattispecie nella quale non viene in considerazione il bene costituzionalmente protetto (del conseguinmento della pensione al minimo) e che, per il suo carattere eccezionale, non può considerarsi lesiva neppure del principio di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione (tanto più in quanto il prolungarsi in servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa). D'altra parte, non possono considerarsi violati i principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in quanto la disposizione denunciata è, in realtà, perfettamente armonica rispetto a tali principi sia sotto l'aspetto del contenimento della spesa pubblica sia sotto il profilo della riduzione del divario esistente, anche per i limiti di età, tra sistemi pensionistici pubblici e privati. - sentenze nn. 422/1994, 162/1997, 327/1999 e ordinanza n. 380/1994, richiamate in merito al principio secondo cui relativamente all'età pensionabile deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalità - sentenze nn. 162/1997 e 227/1997 richiamate in ordine al principio secondo cui la prosecuzione del rapporto di impiego oltre il limite di età costituisce una eccezione che richiede una sua specifica disciplina e non può essere disposta d'ufficio. L.T.

    Art. 509 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1998 al 20 aprile 2001. 44 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Il personale di cui al presente titolo e' collocato a riposo d'ufficio dal1 settembre successivo alla data di compimento del 65 anno di eta'; a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del 40 anno di servizio utile al pensionamentoaggiunto: 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a … conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. tolto: 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351. tolto: 5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita' dei … biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previstitolto: . 6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art509 · fonte del testo

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