Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. 2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto

Testo vigente dal 27 ottobre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 27 ottobre 2007. 30 parole tolte, 268 parole aggiunte.

Quando ricorrano ragioni tolto: di urgenza aggiunto: d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se tolto: ricorrano aggiunto: ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del tolto: direttore didattico o del preside aggiunto: dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, tolto: e del provveditore agli studi aggiunto: o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di tolto: personale direttivo aggiunto: dirigente scolastico. Il provvedimento tolto: va aggiunto: deve essere immediatamente comunicato per la convalida tolto: all'autorita' competente a disporre il trasferimento d'ufficio aggiunto: al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, tolto: ed aggiunto: e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di tolto: 10 giorni dalla adozione aggiunto: dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. 2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione tolto: dal servizio aggiunto: e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di dirittotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art468 · fonte del testo

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