Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. ((Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 e' disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). Possono essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Testo vigente dal 1 gennaio 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 gennaio 1999. 114 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. Per la tolto: durata dell'incarico aggiunto: pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di serviziotolto: . Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non puo' superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi aggiunto: per la durata dell'incarico. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e … del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. tolto: Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla meta' della totalita' degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'universita' aggiunto: PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. Possono essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art453 · fonte del testo

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