Art. 420 — Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive

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Concorsi a posti di ((dirigente tecnico con funzioni ispettive)) L'accesso ((alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,)) si consegue mediante concorsi per titoli ed esami ((...)). ((2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). I concorsi a posti di ((dirigente tecnico con funzioni ispettive)) sono indetti ogni due anni dal Ministero ((dell'istruzione)), nei limiti dei posti ((vacanti e)) disponibili ((...)). ((7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente)) ((7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12

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Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".

Testo in vigore dal 25 luglio 2021 al 23 aprile 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2020 al 25 luglio 2021. 288 parole tolte, 324 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnicoaggiunto: Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esamitolto: , distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizioneaggiunto: .... 2. Ai concorsi di cui al comma 1 tolto: dell'articolo 419. Ai predetti concorsi sono ammessi:

tolto: a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;

tolto: b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;

tolto: c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonche' i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli aggiunto: sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. I concorsi a posti di tolto: ispettore tecnico aggiunto: dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero tolto: della pubblica istruzione aggiunto: dell'istruzione, nei limiti dei posti tolto: disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento aggiunto: vacanti e disponibili.... 7. I bandi tolto: stabiliscono altresi' aggiunto: di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domandetolto: , i titoli di ammissione aggiunto: e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, tolto: nonche' il calendario delle prove scritte. aggiunto: con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente 7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art420 · fonte del testo

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