I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4. 10.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 11.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze. 13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 14.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 15.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 16.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 19.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). 20.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)).

Testo vigente dal 1 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1994 al 1 settembre 2000. 762 parole tolte, 172 parole aggiunte.

… circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. tolto: I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attivita', dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalita' giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti e' esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario aggiunto: 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. tolto: Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97 aggiunto: 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee … e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4. tolto: Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze aggiunto: 10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi … scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze. aggiunto: 13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. tolto: Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, ereditao legati e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalita' disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia da' comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. Resta attribuita all'autorita' governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredita' o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore e' effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente ufficio tecnico erariale. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi. 20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, aggiunto: 14. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 19. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art27 · fonte del testo

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