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Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

  • a)alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
  • b)all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
  • c)alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede:
  • a)alla nomina e conferma in ruolo;
  • b)alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
  • c)alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
  • d)all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art268 · fonte del testo

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