Art. 263 — Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art263 · fonte del testo

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