Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneita'. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di studio. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. 41 96

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

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Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82

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Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 2005 al 5 luglio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82

    Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art252 · fonte del testo

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