Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti. 41 96

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

41

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82

96

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Testo vigente dal 5 luglio 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 2005 al 5 luglio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82

    Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art217 · fonte del testo

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