Art. 213 — Collegio dei docenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1999 al 28 giugno 2003. 75 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art213 · fonte del testo
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