Art. 125 — Insegnamento di una lingua straniera
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000. 111 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una lingua straniera. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art125 · fonte del testo
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