L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. M. R.
Art. 14 Legge 104 · Art. 110 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 34 cost. · Art. 38 cost.